Le nuove disposizioni per l’imposta da applicare ai mezzi nautici da diporto di lunghezza superiore a 10 metri, sono state rese chiare mercoledì 29 maggio dall’Agenzia delle Entrate.
Tra queste, è stata resa nota l’esclusione dalla tassa delle persone che posseggono un’unità da diporto per scopi medici, come la mare-terapia, le persone che non sono residenti nello Stato Italiano e le entità giuridiche che non hanno la sede legale in italia. Sono invece tenuti a pagarla i proprietari, chi detiene l’usofrutto, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione (anche finanziaria), coloro che noleggiano.
Non si applica tale imposta a mezzi nautici di proprietà dello Stato.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.