Età richiesta
Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:
~ 14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;
~ 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;
~ 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa, nonché per gli acquascooter o moto d'acqua.

Si prescinde dall'età per coloro che partecipano ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.

Requisiti fisici
Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare.

Il regolamento consente ai portatori di handicap, in particolare dei minorati degli arti, di conseguire le patenti nautiche. La Commissione medica locale può intervenire riducendo i termini di validità delle patenti, in relazione al tipo di abilitazione richiesta, alla distanza dalla costa oltre la quale non si può navigare, alle ore di navigazione, all'assunzione del comando di sole unità a motore nonché le eventuali protesi

Requisiti morali
Neanche possono ottenere la patente coloro i quali sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o che sono stati condannati a una pena superiore a tre anni e ad altre condizioni previste dall'art. 6 del regolamento (leggi n.1423/56, n.327/88, n.575/65, n. 685/75 e successive modificazioni, n. 39/90 e D.P.R. N. 43/73), salvo che, nel frattempo, non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.