L 'obiettivo di medio e lungo periodo - come si legge nel Regolamento concernente l'inserimento del porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico orientale (presentato con atto del Governo 509) - è la possibilità di costituire un nuovo e forte gateway di ingresso da Sud per le merci con origine/destinazione i Paesi/regioni dell'Europa continentale, dalla Svizzera all'Austria e alla Baviera, fino ai Paesi landlocked dell'Europa orientale (Sud della Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca in primo luogo) e dei Balcani. Ciò, al fine di contribuire in tal modo a ridurre le emissioni inquinanti delle navi, che seguirebbero una rotta Asia-Europa molto più corta di quella attuale, ma soprattutto al fine di porre le basi per una più equilibrata distribuzione dei flussi di traffico tra il cuore dell'Europa industriale, sempre più spostata a Est, e i principali porti gateway del continente.

In linea con lo spirito della riforma che ha istituito le Autorità di sistema portuale l'obiettivo dichiarato è quello di "superare l'eccessivo localismo attuale nell'area del Nord-Est". Per quanto riguarda il Porto di Monfalcone la relazione precisa che, in conseguenza dell'inserimento del porto nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale è previsto, come obiettivo di breve periodo, anche l'eliminazione dell'apparato amministrativo di supporto al porto di Monfalcone con una consequenziale riduzione dei costi di funzionamento relativamente a tale porto (attualmente tale porto è gestito da un'azienda speciale). L'Analisi d'impatto della regolamentazione, pur riconoscendo lo svantaggio in termini localistici (il porto di Monfalcone infatti si vedrà privare della diretta direzione del Porto e diventerà una direzione di scalo ricompresa all'interno di un più ampio sistema portuale), segnala come tale intervento sia un vantaggio a livello nazionale in quanto si considererà la portualità del Nord-est italiano come un "unicum" favorendo la competitività di questo sistema portuale con le altre nazioni europee che già hanno organizzato i porti in sistema in modo da costituire una rete nazionale capace di unificare, specializzare e differenziare gli scali. Si prevede inoltre che, a seguito dell'accorpamento vi sarà un aumento di produttività del porto di Trieste e di Monfalcone.

Nell'ambito del parere favorevole reso dalla Conferenza Unificata sullo schema si segnala che è allegata alla medesima una nota del Comune di Monfalcone secondo cui "l'inserimento del porto nell'Autorità di Sistema Portuale non può prescindere dal riconoscimento della partecipazione con diritto di voto di un rappresentante del Comune nel quale il porto ha sede nel comitato di gestione di cui all'articolo 9 della Legge 84/1994".

Al riguardo si rileva che la questione è disciplinata dall'articolo 9 (comma 1, lettera d), della legge n. 84 del 1994, che prevede che partecipi al comitato "componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità di sistema portuale inclusi nell'Autorità di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane" nonché dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 84 del 1994 che prevede che "alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità di sistema portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato". Tali disposizioni non sembrano applicabili al comune di Monfalcone che non risulta capoluogo di provincia né comune ex sede di autorità portuale. Tali norme tuttavia non possono essere oggetto di intervento nell'ambito del regolamento all'esame, come precisato anche dal parere reso dal Consiglio di Stato. Pertanto l'eventuale accoglimento delle istanze di partecipazione sopra ricordate, non potrà prescindere da una modifica della normativa vigente.