Sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 31 gennaio 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali datato 6.12.2010, che stabilisce l’obbligo di registrazione per quanti esercitano l’attività di pesca sportiva e/o ricreativa, con esclusione dei pescatori professionali.
In base alle nuove disposizioni, il pescatore sportivo o ricreativo è tenuto a comunicare l’esercizio dell’attività al suddetto Ministero - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

La predetta comunicazione deve essere effettuata dagli interessati mediante una delle seguenti modalità:
1) registrazione individuale collegandosi all’indirizzo internet http://pescasportiva.politicheagricole.it, e seguendo le indicazioni riportate dalla
procedura del sistema;
2) registrazione attraverso le associazioni di settore abilitate;
3) presentazione della relativa comunicazione in forma cartacea presso le Autorità Marittime (Capitanerie di porto, Uffici Circondariali Marittimi, Uffici Locali Marittimi).

Tra le suddette possibilità sono da favorire, per quanto possibile, le modalità indicate ai punti 1 e 2, le quali consentono di procedere direttamente alla stampa dell’attestato in caso di smarrimento, ovvero di modificare la residenza in caso di variazione.
Nella pagina http://pescasportiva.politicheagricole.it sono presenti le risposte alle domande più frequenti (FAQ). Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti agli uffici pesca delle Autorità Marittime.

Si rammenta che detta registrazione dovrà essere effettuata entro il 2 maggio 2011 o comunque prima di intraprendere l’attività di pesca. La stessa non esime il pescatore sportivo o ricreativo dall’obbligo di munirsi delle autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti, come ad esempio quella per la pesca in porto oppure del tonno rosso.
È opportuno precisare che l’iscrizione è gratuita e che ogni pescatore sportivo o ricreativo dovrà essere sempre in grado di esibire l’attestazione dell’invio della comunicazione.
Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo, non sarà in grado di presentare l’attestazione in parola, sarà invitato a sospendere l’attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall’accertamento la prevista comunicazione, ovvero presentare, all’Autorità che ha effettuato il controllo, l’attestazione della comunicazione già effettuata.

Fonte: Direzione Marittiima - Capitaneria di Porto di Trieste